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Sbloccare un cellulare o un iPhone è legale in Italia?

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Molti operatori telefonici ricorrono alla pratica del “Sim locking” che rende impossibile utilizzare un telefono (spesso offerto a prezzi speciali) con operatori diversi da quelli da cui è stato commercializzato. In altri termini il telefonino potrà funzionare soltanto se vi é inserita la specifica SIM card dell’operatore che commercializza il prodotto, mentre con tutte le altre l’accesso è inibito.

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Tuttavia tale soluzione trova il suo naturale limite nella possibilità di sblocco attraverso aggiornamenti del firmware o dispositivi che vadano ad alterare la configurazione con cui il cellulare esce sul mercato consentendo così l’utilizzo di sim card di altri operatori e più economiche rispetto a quelle commercializzate dal produttore del telefono.

La soluzione del “Sim Locking” è stata recentemente adottata anche dalla Apple. L’iPhone funziona, infatti, solo con la rete telefonica AT&T.

E’ anche vero però che in base alle ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti gli hacker hanno registrato notevoli progressi nel tentativo di accedere alle funzioni di iPhone per arrivare ad aprire completamente il telefono, liberandolo dal vincolo con la rete At&T e con il processo obbligatorio di abilitazione.

In particolare l’azione messa in atto è volta a scoprire la password dell’immagine DMG che permetterebbe di montare il sistema operativo caricato in iPhone, superare il processo d’attivazione, sciogliere il vincolo di iPhone con la rete e le schede Sim di At&T, far girare applicazioni di terze parti, usare il telefono come modem (abilitazione Dun/Tethering), rimuovere la trasmissione del codice identificativo Imei, abilitare iPhone come disco Usb.

Tutto ciò permetterebbe di aggirare il processo con cui il cellulare passa per iTunes e viene attivato con la conseguente possibilità di usare una qualunque scheda Sim e non solo quella di At&T per fare chiamate e navigare in rete via network telefonico.

Con riguardo al panorama italiano attualmente la soluzione del “Sim Locking” è adottata dal Gestore “3”. In particolare poi lo scorso anno l’Autorità per Le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito la durata massima del blocco (18 mesi, dopo i quali lo sblocco deve essere gratuito) e la possibilità di sbloccare a pagamento il terminale a 9 mesi dall’acquisto pagando al massimo il 50% del sussidio ricevuto all’atto dell’acquisto.

A questo punto è necessario comunque chiedersi in concreto se in Italia sia o meno legittimo sbloccare un telefono sim locked utilizzandolo con una sim card di un diverso operatore da quello che commercializza il prodotto.

Sotto il profilo civilistico si può osservare che ove un utente, nonostante si sia impegnato ad utilizzare una determinata sim card, provveda ad eludere il blocco, l’operatore telefonico interessato sarà legittimato ad agire in giudizio facendo valere la responsabilità contrattuale dell’autore dello sblocco.

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In proposito tuttavia è lecito osservare che ove ad acquistare il prodotto sia un consumatore finale (ovvero un soggetto che ne fa un uso personale e non professionale/commerciale), la clausola relativa al divieto di sblocco del telefono, limitando fortemente il dominio del proprietario del prodotto (l’utente), potrebbe integrare gli estremi di una clausola vessatoria con conseguente nullità della medesima ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice del Consumo (D.Lgs. 206 del 2005).

In ogni caso anche ove il bene venga acquistato per un uso professionale/aziendale si potrebbe osservare che la clausola in oggetto sarebbe comunque inefficace poiché solitamente l’acquisto non avviene sottoscrivendo un contratto ma con il sistema della cosiddetta «accettazione a strappo» (aprendo la confezione si accettano cioè le clausole scritte sull’involucro). Di conseguenza in tale circostanza la mancanza di una sottoscrizione specifica della clausola presumibilmente vessatoria, ai sensi del dispositivo di cui all’art. 1341 secondo comma del codice civile, determinerebbe l’inefficacia della medesima.

Sotto il profilo penalistico sono state avanzate alcune tesi volte a configurare nella condotta di chi evade la soluzione del “Sim locking” il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (introduzione o permanenza in un sistema protetto da misure di sicurezza, contro la volontà di chi ha diritto di escluderci) nonché il reato di frode informatica.

Tuttavia la recente giurisprudenza italiana ha contraddetto tali tesi, escludendo la configurabilità di un qualsiasi reato, sulla base del principio per cui colui che acquista un prodotto deve essere libero di disporne nel modo più ampio ed esclusivo.

In particolare tale assunto è stato recentemente espresso dalla Procura di Milano che ha richiesto l’archiviazione del procedimento aperto nel luglio 2005 da H3G, la società che controlla il marchio “3”, a fronte del fatto che circa mezzo milione di utenti avevano forzato il SIM-lock del proprio videofonino.

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Lo stesso principio è stato poi affermato dal Tribunale di Bolzano nel dicembre 2005. In tale circostanza il giudice si è pronunciato con riguardo alla liceità della condotta di chi provveda all’installazione e all’ uso dei cd. “modchips”, vale a dire chip in grado di modificare le consolle della Playstation 2, affinché le stesse siano in grado di far “girare” tutti i tipi giochi, anche quelli prodotti illegalmente o provenienti da altri ambiti di mercato. In tale circostanza il giudice ha osservato che il “modchip” consente all’acquirente della macchina ad una serie di funzioni di per sé legittime quali l’accesso al sistema da parte del legittimo proprietario dell’hardware, nel rispetto del diritto d’autore, l’utilizzo di software legalmente acquistato all’estero nel pieno rispetto della legge sul diritto d’autore, la lettura di software liberamente sviluppato da programmatori di tutto il mondo e messo a disposizione gratuitamente, l’esecuzione di una copia di sicurezza del supporto esercitando una facoltà prevista dalla legge.

Anche il tal caso si è dunque esclusa ogni ipotesi di reato osservando che colui che acquista una Playstation, come ogni altro personal computer, deve essere libero di disporre del bene nel modo più amplio ed esclusivo.

A questo punto è legittimo chiedersi se il giudice italiano applicherà in futuro il medesimo principio anche con riguardo ad un eventuale sblocco dell’iPhone.

a cura dell’Avv. Marco Masieri via[fonte]

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